Art. 31

LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

In vigore dal 1 ago 1931
In quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, si applicano, ai presidi e ai direttori delle Regie scuole e dei Regi istituti di istruzione tecnica, le disposizioni riguardanti i capi degli istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale, contenute nel Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni. Essi hanno il trattamento economico risultante dall'annessa tabella A. Per la nomina dei presidi e dei direttori saranno, con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, estese, con le modificazioni eventualmente necessarie, le disposizioni vigenti per la nomina dei presidi dei Regi istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale. Le disposizioni di cui ai precedenti comma sono applicabili per la nomina dei presidi degli istituti tecnici con indirizzo minerario, quando alla direzione dei predetti istituti non possa provvedersi nel modo previsto dall'articolo 14 del Regio decreto 15 dicembre 1927, n. 2800.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889#art-31

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 15 giugno 1931, n. 889 (Art. 31 Riordinamento dell'istruzione media tecnica.) — Testo vigente | Portale Normativo