Art. 34

LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

In vigore dal 1 ago 1931
Agli insegnanti di ruolo delle Regie scuole e dei Regi istituti d'istruzione tecnica si applicano, in quanto non sia diversamente stabilito dalla presente legge, le disposizioni sullo stato giuridico degli insegnanti degli istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale, contenute nel Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni. Il loro trattamento economico è stabilito dall'annessa tabella B.
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