Art. 39
LEGGE 15 giugno 1931, n. 889
In vigore dal 1 ago 1931
Gli insegnanti incaricati sono nominati dal preside o direttore, udito il Consiglio di amministrazione, per la durata dell'anno scolastico, nei limiti previsti dalle piante organiche e possono essere confermati.
Agli incaricati è dovuta la retribuzione di L. 385 per ogni ora settimanale di insegnamento nel corso superiore dell'istituto tecnico e nella scuola di magistero professionale per la donna; e di L. 330 per ogni ora settimanale di insegnamento nel corso inferiore dell'istituto tecnico e nella scuola tecnica, eccetto che per la calligrafia, la dattilografia e la stenografia che dovranno essere retribuite col compenso di L. 220 annue per ogni ora settimanale di lezione, salva la applicazione alle suindicate retribuzioni delle riduzioni previste dalle vigenti disposizioni.
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