Art. 41

LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

In vigore dal 17 lug 1946
All'addestramento degli alunni al lavoro nelle aziende, nelle officine e nei laboratori ed alla tenuta dei gabinetti provvede il personale tecnico (assistenti, tecnici agrari, capi officina, sottocapi officina, maestre di laboratori femminili, sottomaestre di laboratori femminili). Tale personale, che è tenuto ad un servizio di 8 ore giornaliere, ha il trattamento economico stabilito dall'annessa tabella C. Ad esso, quando non sia fornito per legge da enti locali, si applicano tutte le disposizioni relative agli impiegati civili dello Stato. Continuano a rimanere a carico dello Stato gli assistenti dei Regi istituti tecnici di Cagliari, Melfi, Modica, Sassari ed Udine, conservando le attuali condizioni economiche e di carriera. Le norme per l'assunzione del personale tecnico saranno stabilite con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze. Sono applicabili al personale suddetto le disposizioni di cui al secondo comma dell'.
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