Art. 40
LEGGE 15 giugno 1931, n. 889
In vigore dal 1 ago 1931
Quando manchino l'insegnante di ruolo o l'incaricato titolare di un insegnamento, l'insegnamento stesso può essere affidato ad un supplente. La nomina è conferita dal preside o dal direttore, sentito il Consiglio d'amministrazione, ed ha carattere temporaneo.
I supplenti sono retribuiti nella stessa misura degli incaricati per il periodo di supplenza effettivamente esercitata. Quando la supplenza, per necessità di servizio ed in mancanza di supplenti o incaricati, sia conferita ad un insegnante di ruolo, la retribuzione relativa è, rispettivamente, di L. 350, 300, 200, anzichè di L. 385, 330 e 220, ferme però le riduzioni stabilite dal R. decreto 20 novembre 1930, numero 1491.
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