Art. 38
LEGGE 15 giugno 1931, n. 889
In vigore dal 1 ago 1931
Il Ministro per l'educazione nazionale può trasferire, per servizio o su domanda, il personale direttivo ed insegnante delle Regie scuole e dei Regi istituti di istruzione tecnica ad istituti di istruzione media classica, scientifica e magistrale ed il personale direttivo ed insegnante di questi istituti alle Regie scuole ed ai Regi istituti di istruzione tecnica, secondo le norme che saranno stabilite con decreto Reale, su proposto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1931-06-15;889#art-38