Art. 37
LEGGE 15 giugno 1931, n. 889
In vigore dal 1 ago 1931
Lo statuto di ciascuna Regia scuola o Regio istituto di istruzione tecnica stabilisce il numero dei corsi completi, nonchè quello delle cattedre per le varie materie o gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun insegnante è tenuto ad insegnare. Gli insegnanti di ruolo sono tenuti a prestare l'opera loro per il numero di ore richiesto dai rispettivi insegnamenti; essi possono inoltre essere incaricati dell'insegnamento di materie affini, purchè l'orario non superi complessivamente le 24 ore settimanali.
Ogni biennio si procede alla revisione ed alla eventuale modificazione del numero dei corsi completi e delle cattedre e conseguentemente del numero dei posti di ruolo e di quelli da conferirsi per incarico, per ciascuna Regia scuola o Regio istituto d'istruzione tecnica.
Tale modificazione viene disposta con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze. Per effetto di tale decreto s'intendono modificate le tabelle organiche stabilite dagli statuti delle Regie scuole ed istituti.
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