Art. 46
LEGGE 15 giugno 1931, n. 889
In vigore dal 1 ago 1931
Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità e compensi di ogni natura al personale di qualsiasi categoria, addetto alle Regie scuole ed ai Regi istituti d'istruzione tecnica, che non sia fornito dagli enti pubblici locali e a loro carico, è effettuato direttamente da ciascuna scuola od istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi alla nomina, allo svolgimento della carriera e alla cessazione dal servizio di tale personale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1931-06-15;889#art-46