Art. 46

LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

In vigore dal 1 ago 1931
Il pagamento degli stipendi, assegni, indennità e compensi di ogni natura al personale di qualsiasi categoria, addetto alle Regie scuole ed ai Regi istituti d'istruzione tecnica, che non sia fornito dagli enti pubblici locali e a loro carico, è effettuato direttamente da ciascuna scuola od istituto a carico del proprio bilancio, in base ai provvedimenti ministeriali relativi alla nomina, allo svolgimento della carriera e alla cessazione dal servizio di tale personale.
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LEGGE 15 giugno 1931, n. 889 (Art. 46 Riordinamento dell'istruzione media tecnica.) — Testo vigente | Portale Normativo