Art. 48
LEGGE 15 giugno 1931, n. 889
In vigore dal 1 ago 1931
Il personale insegnante, tecnico, amministrativo e di vigilanza, quando non debba essere fornito da altri enti, è nominato esclusivamente in seguito a pubblico concorso, salvo il disposto degli della presente legge.
Il Ministro per l'educazione nazionale bandisce i concorsi per una scuola determinata o complessivamente per un numero di posti, decide i concorsi e procede alle nomine.
Le spese dei concorsi fanno carico al bilancio delle scuole o degli istituti interessati.
Gli insegnanti di nazionalità italiana, forniti del titolo di studio richiesto per l'insegnamento nelle scuole ed istituti d'istruzione tecnica i quali, per almeno un quinquennio abbiano prestato lodevole servizio, quali insegnanti provvisori, con nomina ministeriale, presso le Regie scuole italiane all'estero, potranno far passaggio nelle scuole ed istituti di istruzione tecnica, a norma dell' del Regio decreto 20 maggio 1926, n. 1259.
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