Art. 52

LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

In vigore dal 1 ago 1931
Possono essere inscritti: 1° alla prima classe della scuola tecnica e della scuola professionale femminile: a) i licenziati dalle scuole di avviamento al lavoro; b) limitatamente alla scuola tecnica commerciale e alla scuola professionale femminile, coloro che abbiano conseguito il titolo di inscrizione alla quarta classe di una qualunque altra scuola media di primo grado, purchè superino uno speciale esame di ammissione sulle materie che saranno determinate con decreto del Ministro per l'educazione nazionale; c) limitatamente alla scuola tecnica commerciale e alla scuola professionale femminile, coloro che, avendo compiuto o compiendo, nell'anno in corso, almeno i tredici anni di età, superino l'esame di ammissione; 2° alla prima classe della scuola di magistero professionale per la donna, le licenziate dalla scuola professionale femminile e le diplomate dalle scuole di metodo per l'educazione materna, che superino l'esame d'ammissione; 3° alla prima classe del corso inferiore dell'istituto tecnico coloro che, avendo compiuto o compiendo, nell'anno in corso, almeno il decimo anno di età, superino l'esame di ammissione di cui all' del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054; 4° alla prima classe del corso superiore dell'istituto tecnico: a) coloro che superino l'esame di ammissione; b) coloro che abbiano superato l'esame di ammissione al liceo scientifico o al corso superiore dell'istituto magistrale e superino uno speciale esame sulle materie che saranno determinate con decreto del Ministro per l'educazione nazionale; c) coloro che, avendo conseguito la promozione o l'idoneità alla quinta classe ginnasiale, superino uno speciale esame di ammissione sulle materie che saranno determinate con decreto del Ministro per l'educazione nazionale; d) per le sezioni agraria e industriale, coloro che abbiano compiuto il primo anno di scuola tecnica di corrispondente indirizzo o il corso preparatorio di cui all', e superino un esame di ammissione in relazione agli studi compiuti.
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LEGGE 15 giugno 1931, n. 889 (Art. 52 Riordinamento dell'istruzione media tecnica.) — Testo vigente | Portale Normativo