Art. 58
LEGGE 15 giugno 1931, n. 889
In vigore dal 1 ago 1931
Gli alunni della scuola tecnica e della scuola professionale femminile sostengono, alla fine del corso, un esame di licenza.
Possono sostenere l'esame di licenza anche gli alunni provenienti da scuola pubblica non pareggiata o da scuola privata o paterna, che abbiano conseguito da un numero di anni pari alla durata del corso il titolo di ammissione alla prima classe della scuola tecnica o della scuola professionale femminile o che, al 31 dicembre, compiano il quindicesimo o sedicesimo anno di età, a seconda che la scuola sia biennale o triennale.
La disposizione del comma secondo del presente articolo non si applica nelle scuole tecniche a indirizzo agrario e industriale, per le quali vale la norma che agli esami di licenza possono presentarsi soltanto coloro che abbiano regolarmente frequentato l'intero corso.
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