Art. 57
LEGGE 15 giugno 1931, n. 889
In vigore dal 1 ago 1931
Chi nello scrutinio finale per la promozione o in qualsiasi esame della prima sessione abbia conseguito meno di sei decimi in non più di due delle materie o gruppi di materie che verranno fissati con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, o non abbia potuto, nella sessione stessa, cominciare o compiere l'esame scritto, grafico o pratico, o presentarsi all'orale, è ammesso a sostenere o ripetere le relative prove di esame nella seconda sessione.
Una stessa classe di istituto tecnico inferiore o superiore non può frequentarsi per più di due anni.
In casi assolutamente eccezionali, il Collegio dei professori, quando particolari gravi circostanze lo giustifichino, può, con deliberazione motivata, consentire l'inscrizione per un terzo anno.
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