Art. 62
LEGGE 15 giugno 1931, n. 889
In vigore dal 1 ago 1931
Per ottenere l'ammissione, la promozione, l'idoneità, la licenza e l'abilitazione è necessario aver conseguito, nel relativo esame, voto non inferiore a sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie.
La promozione è conferita senza esami agli alunni che nello scrutinio finale abbiano ottenuto voto non inferiore a sei decimi, in ciascuna materia o gruppo di materie, e a otto decimi, nella condotta.
Gli alunni che nello scrutinio finale abbiano conseguito voto inferiore agli otto decimi nella condotta possono sostenere gli esami di promozione, di ammissione, di licenza e di abilitazione soltanto nella seconda sessione.
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