Art. 65

LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

In vigore dal 1 ago 1931
Chi abbia superato l'esame di abilitazione di cui all', presso l'istituto tecnico, consegue un diploma di abilitazione tecnica alle diverse professioni e precisamente: per la sezione agraria: il diploma di perito agrario, che abilita all'esercizio professionale e alle funzioni di dirigente di medie aziende agrarie, di coadiutore dei direttori di grandi aziende, di tecnico nelle scuole e negli istituti di istruzione agraria e di esperto nelle cattedre ambulanti di agricoltura, e, quando sia stato seguito uno speciale indirizzo, il diploma di perito agrario specializzato, con la indicazione della relativa specializzazione; per la sezione industriale e artigiana: il diploma di perito industriale capotecnico o il diploma di maestro d'arte, con l'indicazione della relativa specializzazione, a seconda che si tratti di specializzazione industriale o artigiana. Tali diplomi abilitano, a seconda della relativa specializzazione, all'esercizio delle funzioni di collaborazione direttiva nel campo tecnico esecutivo, presso gli opifici, i laboratori industriali e artigiani e i cantieri di costruzioni edilizie, nonchè all'esercizio professionale ed all'impiego nei pubblici uffici; per la sezione commerciale: il diploma di ragioniere e perito commerciale, che abilita all'impiego in uffici amministrativi e commerciali pubblici e privati e all'esercizio professionale; per la sezione per geometri: il diploma di geometra, che abilita all'esercizio professionale e all'impiego nei pubblici uffici; per la sezione nautica: il diploma di aspirante al comando di navi mercantili per la sezione a indirizzo specializzato per capitani, il diploma di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili, per la sezione a indirizzo specializzato per macchinisti, e il diploma di aspirante alla professione di costruttore navale per la sezione a indirizzo specializzato per costruttori; tutti e tre i diplomi aprono anche l'accesso, ai pubblici uffici relativi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889#art-65

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 15 giugno 1931, n. 889 (Art. 65 Riordinamento dell'istruzione media tecnica.) — Testo vigente | Portale Normativo