Art. 71
LEGGE 15 giugno 1931, n. 889
In vigore dal 1 ago 1931
Tutti gli oneri, obblighi e contributi di qualsiasi specie, posti a carico di enti e di privati, risultanti da disposizioni di legge, o comunque vincolative, da speciali convenzioni o da deliberazioni impegnative per il matenimento e funzionamento delle scuole e degli istituti indicati negli , e di tutti i corsi comunque annessi alle scuole e istituti predetti, nonchè per il completamento degli edifici scolastici e delle dotazioni di terreno, materiale didattico ed altro, rimangono fermi entro i limiti in essere alla data in cui hanno luogo le trasformazioni previste dalla presente legge e sono devoluti alle scuole e agli istituti di istruzione tecnica, che avranno origine dalle trasformazioni medesime.
Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nei riguardi dello Stato ed entro i limiti della spesa effettivamente sostenuta dallo Stato per gli stessi istituti nell'esercizio finanziario precedente quello in cui sono disposte le trasformazioni ai sensi dei suindicati , salvo, però, quanto è stabilito al secondo comma dell' e salve altresì le riduzioni previste dal Regio decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.
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