Art. 75

LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

In vigore dal 1 ago 1931
Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio in dipendenza della presente legge.
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LEGGE 15 giugno 1931, n. 889 (Art. 75 Riordinamento dell'istruzione media tecnica.) — Testo vigente | Portale Normativo