Art. 69
LEGGE 15 giugno 1931, n. 889
In vigore dal 8 set 1932
Per ciascuna scuola o istituto la trasformazione di cui ai due precedenti articoli, sarà disposta con decreto Reale su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze.
Col medesimo decreto sarà approvato lo statuto della scuola od istituto trasformato, saranno stabiliti i contributi dello Stato e degli altri enti, saranno determinati i corsi, le specializzazioni, le materie di insegnamento e la tabella organica del personale.
Nello statuto, in caso di particolari e gravi necessità, potranno essere stabilite, in via transitoria, circa l'ordinamento ed il funzionamento di ciascuna scuola od istituto, le norme particolari eventualmente necessarie per il trapasso dal precedente al nuovo ordinamento.
Fino a quando non sia avvenuta, ai sensi della presente legge, la trasformazione delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica, è consentita, presso i medesimi, la formazione di classi aggiunte in numero non superiore a quelle istituite, per ciascuna scuola od istituto, all'inizio dell'anno scolastico 1930-31.
Fino a quando non sia stata disposta la trasformazione, ciascuna scuola od istituto continuerà a funzionare con l'attuale ordinamento, anche per quanto riguarda le tasse, e il personale continuerà a prestare servizio nella posizione attuale col trattamento economico e di quiescenza spettantegli in base alle disposizioni vigenti alla data della presente legge.
Le trasformazioni avranno effetto a decorrere dal giorno che sarà indicato, per ciascuna scuola o istituto, nel relativo decreto e, ad ogni modo, non più tardi dell'inizio dell'anno scolastico successivo alla data del decreto stesso
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