Art. 70

LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

In vigore dal 1 ago 1931
L'importo delle spese effettivamente sostenute dallo Stato per le scuole agrarie medie, per gli istituti tecnici e per quelli nautici, nell'esercizio precedente a quello in cui viene disposta la trasformazione delle scuole e degli istituti medesimi, sarà, con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per l'educazione nazionale, trasportato dai rispettivi capitoli a quelli dai quali debbono essere prelevati i contributi dello Stato per le scuole e gli istituti d'istruzione tecnica. Dalla somma, di cui al precedente comma, sarà, però, detratto l'importo complessivo delle tasse scolastiche riscosse dallo Stato per gli istituti tecnici e nautici nell'anno scolastico precedente l'esercizio finanziario in cui viene disposta la trasformazione degli istituti stessi, e tale importo verrà portato in economia col consuntivo dell'esercizio finanziario in cui avviene la detrazione.
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