Art. 61

LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

In vigore dal 1 ago 1931
Coloro che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso i 23 anni di età, possono presentarsi a qualunque esame, con dispensa dall'obbligo dell'intervallo e della presentazione del titolo di studio di cui ai precedenti articoli. I candidati, sprovvisti del titolo di studio richiesto, possono essere sottoposti a prove sulle materie e sulle esercitazioni non comprese nel programma dell'esame a cui si presentano, ma comprese in quello del corso a cui corrisponde il titolo normalmente richiesto, qualora non dimostrino in altro modo, a giudizio del Collegio dei professori, di possedere adeguata preparazione nelle materie ed esercitazioni stesse. Le disposizioni dei comma primo e secondo del presente articolo, non si applicano nelle scuole tecniche a indirizzo agrario e industriale e nelle sezioni agrarie e industriali del corso superiore dell'istituito tecnico, per le quali vale la norma che possono presentarsi agli esami di licenza o di abilitazione soltanto coloro che abbiano regolarmente frequentato l'intero corso, salvo il disposto dell', lettera b).
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