Art. 55
LEGGE 15 giugno 1931, n. 889
In vigore dal 1 ago 1931
Gli esami hanno luogo in due sessioni.
Il risultato degli esami si esprime con una classificazione in decimi per ciascuna materia e gruppo di materie.
Allo stesso modo si classificano il profitto e la condotta nel corso e alla fine dell'anno.
Per la religione si applicano le disposizioni dell' della legge 5 giugno 1930, n. 824.
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