Art. 50

LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

In vigore dal 1 ago 1931
Il personale di ruolo di ogni ordine e grado, escluso quello di cui ai primi tre comma dell', addetto alle Regie scuole ed ai Regi istituti di istruzione tecnica, godrà, a carico dello Stato, del trattamento di riposo stabilito dal testo unico sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni ed aggiunte.
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