Art. 49

LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

In vigore dal 31 ago 1973
I Consigli d'amministrazione delle scuole e degli istituti d'istruzione tecnica possono concedere annualmente, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, al personale direttivo, insegnante, tecnico ed amministrativo, assegni speciali non computabili agli effetti della pensione. La concessione di tali assegni è subordinata all'esistenza di una o più delle condizioni seguenti: a) che il preside o il direttore estendano la funzione direttiva ad importanti enti scolastici annessi o aggregati all'istituto o alla scuola di cui sono a capo; b) che il preside o il direttore o l'insegnante sovraintendano all'andamento di aziende o laboratori di rilevante importanza, sia per estensione o sviluppo, sia per la particolare natura e responsabilità dei lavori che vi si compiano, o siano adibiti ad insegnamenti di materie tecniche di carattere speciale; c) che si tratti di mansioni richiedenti singolare perizia; d) che al preside, al direttore, ai professori o al personale tecnico ed amministrativo siano richieste, per esigenze di particolare rilievo, in rapporto all'ampiezza e allo sviluppo delle aziende e officine, prestazioni d'opera maggiori o diverse da quelle ordinarie. Le deliberazioni, debitamente motivate, relative alla concessione di assegni speciali; ai sensi del precedente capoverso, diventano esecutive solo quando siano state approvate dal Ministro per l'educazione nazionale, il quale sentirà al riguardo la 3° sezione del Consiglio superiore nei casi in cui l'assegno speciale superi la somma annua di L. 4000 per i presidi, di L. 3000 per i direttori e i professori e di L. 2000 per il personale amministrativo e tecnico. Salvo il disposto degli (secondo comma), 39 e 40 la retribuzione del personale di qualsiasi categoria in servizio non di ruolo presso le scuole ed istituti d'istruzione tecnica non può eccedere lo stipendio minimo del grado iniziale del personale di ruolo della stessa categoria o di categoria affine.
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