Art. 9

LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

In vigore dal 29 gen 1946
L'istituto tecnico ha lo scopo di preparare all'esercizio di alcune professioni e all'esercizio di funzioni tecniche o amministrative nel campo dell'agricoltura, dell'industria e del commercio. Il corso inferiore (1° quadriennio) è ad indirizzo generico; il corso superiore (2° quadriennio) è costituito da una o più delle seguenti sezioni: agraria; industriale; nautica; commerciale; per geometri. Il corso inferiore e la sezione o le sezioni del corso superiore, ordinati in unico istituto, assumono la denominazione di Istituto tecnico agrario, industriale, nautico, commerciale, per geometri, a seconda della sezione o delle sezioni del corso superiore esistenti nell'istituto. La sezione agraria del corso superiore dell'istituto tecnico può avere indirizzi specializzati, i quali sono, di regola, i seguenti: a) viticoltura ed enologia; b) olivicoltura ed oleificio; e) frutticoltura, orticoltura e giardinaggio: d) zootecnia e caseificio; e) agricoltura coloniale; f) economia montana; g) tabacchicoltura e tabacchificio. La sezione industriale del corso superiore dell'istituto tecnico ha indirizzi specializzati che sono, di regola, i seguenti: a) meccanici elettricisti; b) minerari; e) tessili e tintori; d) edili; e) chimici; f) radio-tecnici. La sezione nautica del corso superore dell'istituto tecnico segue una o più delle specializzazioni seguenti: a) capitani; b) macchinisti; c) costruttori. Le specializzazioni sopra indicate per la sezione agraria possono anche attuarsi mediante corsi della durata di un anno aggiunti alla sezione agraria non avente indirizzo specializzato. Presso la sezione industriale dell'istituto tecnico possono istituirsi corsi di perfezionamento. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 7 SETTEMBRE 1945, N. 816 . Le specializzazioni e i corsi di cui ai tre comma precedenti potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'istituto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo