Art. 6

LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

In vigore dal 1 ago 1931
La scuola tecnica ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento al lavoro e contribuire, con la formazione di idonee maestranze, allo sviluppo della economia nazionale. Essa può essere a indirizzo: agrario; industriale e artigiano; commerciale. Nella scuola ad indirizzo agrario, si insegnano: cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista), matematica, elementi di fisica, scienze naturali, patologia vegetale, elementi di chimica agraria, economia, computisteria rurale, industrie agrarie, agrimensura, disegno relativo, zootecnia, legislazione rurale, religione. Nella scuola ad indirizzo industriale e artigiano si insegnano: cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura, fascista), matematica, elementi di fisica, di chimica, di elettrotecnica, meccanica, macchine, tecnologia, disegno professionale, religione. Nella scuola ad indirizzo commerciale si insegnano: cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista), matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio, pratica commerciale, merceologia, scienze naturali, fisica, lingua straniera, altra lingua straniera, calligrafia, dattilografia, stenografia, religione. Per ciascun indirizzo si possono costituire delle specializzazioni, le quali sono, di regola, le seguenti: Per le scuole ad indirizzo agrario: viticoltura ed enologia; orticoltura; zootecnia e caseificio; olivicoltura e oleificio. Per le scuole ad indirizzo industriale: falegnami ebanisti; meccanici; edili; tessili; minatori. Le scuole tecniche per meccanici possono avere un ulteriore corso di un anno per le seguenti specializzazioni: elettricisti; chimici; meccanici agrari; montatori motoristi; meccanici per industrie alimentari (molini, pastifici, panifici); radio-elettricisti; conduttori termici. Le specializzazioni previste dal presente articolo potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio dell'istituto.
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LEGGE 15 giugno 1931, n. 889 (Art. 6 Riordinamento dell'istruzione media tecnica.) — Testo vigente | Portale Normativo