Art. 8

LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

In vigore dal 1 ago 1931
La scuola di magistero professionale per la donna ha lo scopo di dare la preparazione teorica e pratica necessaria per l'insegnamento dei lavori femminili o della economia domestica. In essa si insegnano: italiano, storia, geografia, pedagogia, scienze naturali, merceologia, disegno, storia dell'arte, economia domestica, igiene, lavori femminili, nozioni di agraria, lingua straniera, religione. Gli orari ed i programmi sono diversamente fissati per le alunne che aspirano all'insegnamento di lavori femminili e per quelle che aspirano all'insegnamento dell'economia domestica.
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