Art. 12

LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

In vigore dal 1 ago 1931
Nella sezione industriale dell'istituto tecnico si insegnano: italiano, storia, una lingua straniera, matematica, meccanica, macchine, chimica, scienze naturali, geografia, fisica, elementi di diritto industriale, disegno, religione. In aggiunta alle dette materie si insegnano: nella sezione ad indirizzo specializzato per meccanici elettrotecnica, tecnologia meccanica; nella sezione ad indirizzo specializzato per minerari: geometria descrittiva, disegno relativo, mineralogia, topografia, costruzioni, elettrotecnica, arte mineraria, preparazione meccanica dei minerali, igiene, pronto soccorso; nella sezione ad indirizzo specializzato per tessili e tintori: chimica analitica, chimica tessile, chimica tintoria, apprettatura, disegno ornamentale tessile, tecnologia del telaio meccanico e delle macchine di preparazione, composizione, analisi, disegno e fabbricazione dei tessuti, filatura, elettrotecnica; nella sezione ad indirizzo specializzato per edili: impianto ed organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni, resistenza dei materiali, costruzioni edili stradali ed idrauliche, disegno di costruzioni, disegno di proiezioni e forme architettoniche, topografia e disegno relativo, estimo, elettrotecnica; nella, sezione ad indirizzo specializzato per chimici: fisico-chimica, elettro-chimica, analisi chimica generale, analisi tecniche, chimica industriale e tintoria, impianti chimici, disegno relativo; nella sezione ad indirizzo specializzato per radiotecnici: tecnologia meccanica, elettrotecnica, telegrafia, telefonia, strumenti ed esercitazioni di misura, misure radioelettriche, radiotecnica generale, montaggio di apparecchi radiotecnici, legislazione e norme per la radiotecnica.
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LEGGE 15 giugno 1931, n. 889 (Art. 12 Riordinamento dell'istruzione media tecnica.) — Testo vigente | Portale Normativo