Art. 15

LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

In vigore dal 1 ago 1931
Nella sezione nautica dell'istituto tecnico, si insegnano: italiano, storia, geografia, fisica, elementi di chimica, matematica, meccanica, macchine, una lingua straniera, altra lingua straniera, disegno, attrezzatura, manovra, religione. ln aggiunta alle suddette materia si inseguano: nella sezione ad indirizzo specializzato per capitani: astronomia, navigazione, meteorologia, oceanografia, elementi di macchine e di costruzione navale, telegrafia, radiotelegrafia, geografia commerciale, nozioni di diritto ed economia, igiene navale; nella sezione ad indirizzo specializzato per macchinisti: disegno di descrittiva, macchine e disegno di macchine, meccanica applicata, misure elettriche, telegrafia, radio-telegrafia, elementi di costruzione navale; nella sezione ad indirizzo specializzato per costruttori: disegno di descrittiva, teoria della nave, costruzione navale e disegno relativo, meccanica applicata, elementi di macchine, elementi di diritto ed economia.
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