Art. 19

LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

In vigore dal 1 ago 1931
I corsi per maestranze (a orario ridotto serale, o festivo) hanno il fine di accrescere, con insegnamenti culturali, tecnologici, grafici e pratici, la capacità, di lavoro, tecnica e produttiva, dei prestatori d'opera, e sono, di regola, istituiti presso istituti Regi di istruzione tecnica. L'istituzione può avvenire per iniziativa di enti, istituti, datori di lavoro, associazioni economiche e di cultura, che assumono a loro totale carico la spesa relativa e preda autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, il quale, con suo decreto, disciplina il funzionamento amministrativo e didattico di ciascun corso e ne approva lo statuto stabilendo, quando non si tratti di corsi istituiti presso istituti Regi o pareggiati, l'ente dal quale dovranno dipendere. Dove tali corsi sono istituiti con orario confacente con l'orario di lavoro dell'industria, gli operai di età inferiore ai 18 anni, i quali non abbiano una licenza di scuola di avviamento sono obbligati a frequentarli per non meno di 8 ore settimanali, preferibilmente raggruppate in due giorni, ed in complesso per un minimo di 200 ore annue. Le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi anzidetti sono quelle previste dall'art. 205 del regolamento approvato con R. decreto 3 giugno 1924, n. 969.
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