Art. 17
LEGGE 15 giugno 1931, n. 889
In vigore dal 1 ago 1931
Con decreti Reali, su proposta del Ministro per l'educazione nazionale, sentita la 3ª sezione del Consiglio superiore, saranno fissati:
a) le materie proprie delle varie specializzazioni e le esercitazioni pratiche relative ai vari indirizzi e alle varie specializzazioni, in quanto non sia disposto dalla presente legge;
b) i raggruppamenti di materie da affidarsi ad un medesimo insegnante;
c) i programmi e gli orari delle materie d'insegnamento;
d) i programmi e gli orari delle esercitazioni pratiche;
e) i programmi degli esami.
Quando particolari esigenze lo richiedano, lo statuto di ciascun istituto può stabilire modificazioni ai programmi ed agli orari predetti ed alle esercitazioni pratiche, allo scopo di rendere l'insegnamento pienamente rispondente ai bisogni della produzione.
Tali modificazioni sono adottate, sentito il parere della 3ª sezione del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.
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