Art. 20
LEGGE 15 giugno 1931, n. 889
In vigore dal 1 ago 1931
Alle Regie scuole ed ai Regi istituti di istruzione tecnica e particolarmente a quelli ad indirizzo agrario, possono essere annessi convitti per gli alunni che frequentano la scuola o l'istituto, sempre che non ne derivi maggior onere per l'erario.
Le norme sull'ordinamento, il funzionamento e l'amministrazione di ciascun convitto sono stabilite nello statuto della scuola od istituto.
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