Art. 24

LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

In vigore dal 1 ago 1931
Gli enti locali devono provvedere: alla manutenzione degli edifici scolastici, compresi quelli per le officine ed i laboratori e quelli dell'azienda agraria, dei relativi arredamenti, nonchè del materiale scientifico e didattico; all'acqua; all'illuminazione; al riscaldamento. Devono fornire il personale di segreteria, assistente e di servizio per gli istituti tecnici, per i quali non vigano speciali disposizioni che mettano tale personale a carico dello Stato.
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