Art. 24
LEGGE 15 giugno 1931, n. 889
In vigore dal 1 ago 1931
Gli enti locali devono provvedere:
alla manutenzione degli edifici scolastici, compresi quelli per le officine ed i laboratori e quelli dell'azienda agraria, dei relativi arredamenti, nonchè del materiale scientifico e didattico;
all'acqua;
all'illuminazione;
al riscaldamento.
Devono fornire il personale di segreteria, assistente e di servizio per gli istituti tecnici, per i quali non vigano speciali disposizioni che mettano tale personale a carico dello Stato.
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