Art. 26

LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

In vigore dal 1 ago 1931
Altri enti, associazioni e privati, all'infuori di quelli indicati nel decreto di cui all', possono contribuire all'incremento ed al miglior funzionamento delle scuole e degli istituti predetti.
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LEGGE 15 giugno 1931, n. 889 (Art. 26 Riordinamento dell'istruzione media tecnica.) — Testo vigente | Portale Normativo