Art. 26 · LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

Art. 26

LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

In vigore dal 1 ago 1931
Altri enti, associazioni e privati, all'infuori di quelli indicati nel decreto di cui all', possono contribuire all'incremento ed al miglior funzionamento delle scuole e degli istituti predetti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1931-06-15;889#art-26