Art. 2

LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

In vigore dal 1 ago 1931
Ai fini di cui al precedente articolo si provvede con insegnamenti e con esercitazioni pratiche. Le esercitazioni pratiche costituiscono parte integrante ed essenziale degli insegnamenti stessi. Le scuole tecniche, le scuole professionali femminili, le scuole di magistero professionale per la donna e i corsi superiori degli istituti tecnici debbono avere a piena disposizione aziende, officine, laboratori di esercitazione pratica, in relazione ai fini propri di ciascun istituto.
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