Art. 2
LEGGE 15 giugno 1931, n. 889
In vigore dal 1 ago 1931
Ai fini di cui al precedente articolo si provvede con insegnamenti e con esercitazioni pratiche.
Le esercitazioni pratiche costituiscono parte integrante ed essenziale degli insegnamenti stessi.
Le scuole tecniche, le scuole professionali femminili, le scuole di magistero professionale per la donna e i corsi superiori degli istituti tecnici debbono avere a piena disposizione aziende, officine, laboratori di esercitazione pratica, in relazione ai fini propri di ciascun istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1931-06-15;889#art-2