Art. 27

LEGGE 20 marzo 1913, n. 272

In vigore dal 13 lug 1913
Gli uffici pubblici riservati dall' ai mediatori inscritti nel ruolo sono: 1° per gli agenti di cambio: a) la vendita all'incanto dei valori indicati negli a 13; b) la esecuzione coattiva delle operazioni di borsa; c) l'accertamento del corso del cambio; d) la negoziazione dei valori pubblici alle grida, secondo l'; e) ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio o da altre leggi relative alla negoziazione dei valori pubblici; 2° per i mediatori in merci: a) la vendita all'incanto delle merci e delle derrate; b) ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio o da altre leggi, quando non si tratti della negoziazione dei valori pubblici.
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LEGGE 20 marzo 1913, n. 272 (Art. 27 che approva l'ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa.) — Testo vigente | Portale Normativo