Art. 27
LEGGE 20 marzo 1913, n. 272
In vigore dal 13 lug 1913
Gli uffici pubblici riservati dall' ai mediatori inscritti nel
ruolo sono:
1° per gli agenti di cambio:
a) la vendita all'incanto dei valori indicati negli a 13;
b) la esecuzione coattiva delle operazioni di borsa;
c) l'accertamento del corso del cambio;
d) la negoziazione dei valori pubblici alle grida, secondo l';
e) ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio o da altre leggi relative alla negoziazione dei valori pubblici;
2° per i mediatori in merci:
a) la vendita all'incanto delle merci e delle derrate;
b) ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio o da altre leggi, quando non si tratti della negoziazione dei valori pubblici.
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