Art. 30
LEGGE 20 marzo 1913, n. 272
In vigore dal 13 lug 1913
La Camera di commercio e la Deputazione di Borsa hanno facoltà di farsi presentare i libri dai mediatori inscritti, per verificare se essi abbiano fatto in modo regolare ed esatto le dichiarazioni indicate nell'articolo precedente.
Eguale facoltà spetta ai funzionari incaricati delle ispezioni di cui all'art. 2.
In caso d'inadempimento da parte dei mediatori, degli obblighi stabiliti dal presente articolo, si applicano le penalità comminate dall'.
Storico versioni
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