Art. 55
LEGGE 20 marzo 1913, n. 272
In vigore dal 13 lug 1913
Sono puniti con pena pecuniaria estensibile a L. 1000 e colla sospensione dall'esercizio sino a tre mesi, i mediatori iscritti:
1° che omettano di fare le dichiarazioni per l'accertamento dei corsi; o non le facciano nei modi e termini prescritti dall';
2° che continuino ad esercitare la loro professione in borsa prima di avere integrata la cauzione, mancata o divenuta per qualsiasi causa insufficiente;
3° che non osservino, nella tenuta dei loro libri, le disposizioni del Codice di commercio;
4° che ricusino di presentare i loro libri all'autorità giudiziaria, ovvero alle autorità di borsa o ai funzionari di cui agli articoli 2 e 31;
5° coloro che contrattino con persone escluse dalle borse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1913-03-20;272#art-55