Art. 55

LEGGE 20 marzo 1913, n. 272

In vigore dal 13 lug 1913
Sono puniti con pena pecuniaria estensibile a L. 1000 e colla sospensione dall'esercizio sino a tre mesi, i mediatori iscritti: 1° che omettano di fare le dichiarazioni per l'accertamento dei corsi; o non le facciano nei modi e termini prescritti dall'; 2° che continuino ad esercitare la loro professione in borsa prima di avere integrata la cauzione, mancata o divenuta per qualsiasi causa insufficiente; 3° che non osservino, nella tenuta dei loro libri, le disposizioni del Codice di commercio; 4° che ricusino di presentare i loro libri all'autorità giudiziaria, ovvero alle autorità di borsa o ai funzionari di cui agli articoli 2 e 31; 5° coloro che contrattino con persone escluse dalle borse.
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LEGGE 20 marzo 1913, n. 272 (Art. 55 che approva l'ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa.) — Testo vigente | Portale Normativo