Art. 29
LEGGE 20 marzo 1913, n. 272
In vigore dal 13 lug 1913
I mediatori devono dichiarare per iscritto al Sindacato di borsa tutti i contratti eseguiti colla loro mediazione.
La dichiarazione per i contratti sui valori deve essere fatta giorno per giorno e in tempo utile per la formazione del listino; quella per i contratti su merci, nei giorni indicati dai regolamenti speciali.
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