Art. 24
LEGGE 20 marzo 1913, n. 272
In vigore dal 13 lug 1913
A tutti i mediatori inscritti è vietato di esercitare il commercio relativo alla specie di mediazione da essi professata.
Non potrà ottenere l'inscrizione nel ruolo degli agenti di cambio, o, se la abbia ottenuta, dovrà esserne radiato, chi abbia od acquisti la qualità di direttore, procuratore o di socio illimitatamente responsabile di Banca, di commesso di una Società per azioni, di esercente Banca o cambiavalute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1913-03-20;272#art-24