Art. 19

LEGGE 20 marzo 1913, n. 272

In vigore dal 13 lug 1913
Il Sindacato dei mediatori, quando sorgano dubbi sulla esattezza delle dichiarazioni fatte da alcuno dei mediatori inscritti può chiedergli le prove delle contrattazioni, compiute colla sua mediazione, promovendo, quando ne sia il caso, l'applicazione delle penalità di cui agli ; può inoltre deliberare di non tener conto dei prezzi denunziati, quando li ritenga anormali.
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LEGGE 20 marzo 1913, n. 272 (Art. 19 che approva l'ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa.) — Testo vigente | Portale Normativo