Art. 54

LEGGE 20 marzo 1913, n. 272

In vigore dal 13 lug 1913
I mediatori inscritti che contravvengano al divieto del 1° comma dell', o che rilascino ricevute di saldo a debitori i quali non abbiano pagato che una parte del loro debito, senza che nelle ricevute medesime sia fatta menzione di quest'ultima circostanza, sono puniti coll'ammenda da L. 1000 a L. 3000 e colla sospensione dall'esercizio della professione di mediatore fino a sei mesi.
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