Art. 56

LEGGE 20 marzo 1913, n. 272

In vigore dal 13 lug 1913
Le pene comminate agli sono applicate ai contravventori dalla deputazione di borsa. Contro le decisioni di questa è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria. Nei casi più gravi, è in facoltà della deputazione di borsa di rinviare gli atti a detta autorità, sospendendo intanto il mediatore dalle sue funzioni per tutta la durata del procedimento penale. Le penalità stabilite nei precedenti articoli si applicano senza pregiudizio di quelle maggiori che fossero comminate dal codice penale.
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LEGGE 20 marzo 1913, n. 272 (Art. 56 che approva l'ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa.) — Testo vigente | Portale Normativo