Art. 17

LEGGE 20 marzo 1913, n. 272

In vigore dal 1 lug 1998
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 20 marzo 1913, n. 272 (Art. 17 che approva l'ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa.) — Testo vigente | Portale Normativo