Art. 21
LEGGE 20 marzo 1913, n. 272
In vigore dal 13 lug 1913
La professione del mediatore è libera.
Nondimeno gli uffici pubblici, per i quali si richieda un'autorizzazione speciale, sono riservati ai mediatori inscritti in un ruolo formato e conservato dalla Camera di commercio.
Il ruolo predetto deve indicare la specie di mediazione per la quale ciascuno è inscritto.
I mediatori autorizzati alla negoziazione dei valori pubblici sono qualificati agenti di cambio.
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