Art. 21

LEGGE 20 marzo 1913, n. 272

In vigore dal 13 lug 1913
La professione del mediatore è libera. Nondimeno gli uffici pubblici, per i quali si richieda un'autorizzazione speciale, sono riservati ai mediatori inscritti in un ruolo formato e conservato dalla Camera di commercio. Il ruolo predetto deve indicare la specie di mediazione per la quale ciascuno è inscritto. I mediatori autorizzati alla negoziazione dei valori pubblici sono qualificati agenti di cambio.
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