Art. 23

LEGGE 20 marzo 1913, n. 272

In vigore dal 13 lug 1913
Le condizioni richieste perchè le Camere di commercio possano inscrivere tra i mediatori in merci coloro che ne facciano domanda sono oltre quella indicata al n. 2 dell'articolo precedente, le seguenti: 1° età maggiore e godimento dei diritti civili e politici; 2° notoria moralità e correttezza commerciale, quest'ultima attestata da una accreditata casa di commercio; 3° idoneità all'esercizio della specie di mediazione per la quale è chiesta l'inscrizione nel ruolo, da provarsi: a) con la licenza di una scuola tecnica o di una scuola inferiore di commercio, ovvero con l'attestato di promozione alla quarta classe del ginnasio, ovvero con altro titolo equivalente, ancorchè conseguito in una scuola estera riconosciuta dal Regno; b) con un esame pratico, secondo le norme determinate dalle Camere di commercio nel regolamento speciale indicato nell'; 4° deposito cauzionale, da determinarsi nel regolamento anzidetto, entro i limiti da L. 1000 a L. 30,000.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272#art-23

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo