Art. 67

LEGGE 20 marzo 1913, n. 272

In vigore dal 13 lug 1913
Entro tre mesi dalla pubblicazione del regolamento di cui all'articolo procedente, le Camere di commercio devono sottoporre alla approvazione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il regolamento speciale delle borse esistenti nella loro circoscrizione. Finchè non saranno approvati detti regolamenti, restano in vigore gli attuali, in quanto non siano contrari alle disposizioni della presente legge.
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LEGGE 20 marzo 1913, n. 272 (Art. 67 che approva l'ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa.) — Testo vigente | Portale Normativo