Art. 68
LEGGE 20 marzo 1913, n. 272
In vigore dal 13 lug 1913
Nulla è innovato alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti anteriori rispetto ai mediatori accreditati presso l'Amministrazione del Debito pubblico per quanto riguarda le operazioni dai medesimi compiute in tale loro qualità.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 marzo 1913.
VITTORIO EMANUELE.
Nitti - Finocchiaro-Aprile -
Facta - Tedesco.
Visto, Il guardasigilli: Finocchiaro - Aprile.
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