Art. 23 · LEGGE 20 marzo 1913, n. 272

Art. 23

LEGGE 20 marzo 1913, n. 272

In vigore dal 13 lug 1913
Le condizioni richieste perchè le Camere di commercio possano inscrivere tra i mediatori in merci coloro che ne facciano domanda sono oltre quella indicata al n. 2 dell'articolo precedente, le seguenti: 1° età maggiore e godimento dei diritti civili e politici; 2° notoria moralità e correttezza commerciale, quest'ultima attestata da una accreditata casa di commercio; 3° idoneità all'esercizio della specie di mediazione per la quale è chiesta l'inscrizione nel ruolo, da provarsi: a) con la licenza di una scuola tecnica o di una scuola inferiore di commercio, ovvero con l'attestato di promozione alla quarta classe del ginnasio, ovvero con altro titolo equivalente, ancorchè conseguito in una scuola estera riconosciuta dal Regno; b) con un esame pratico, secondo le norme determinate dalle Camere di commercio nel regolamento speciale indicato nell'; 4° deposito cauzionale, da determinarsi nel regolamento anzidetto, entro i limiti da L. 1000 a L. 30,000.
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