Art. 32
LEGGE 20 marzo 1913, n. 272
In vigore dal 13 lug 1913
Il Sindacato:
1° vigila, affinchè i mediatori inscritti non escano dai limiti delle loro facoltà;
2° denuncia alla Deputazione di borsa quelli di essi che, nell'esercizio del loro ufficio, contravvengano alle leggi e ai regolamenti;
3° sopraintende alla polizia della borsa, nell'assenza della Deputazione, salvo a riferirle sul suo operato. Possono eziandio essere deferiti dalle parti al Sindacato dei mediatori le questioni insorte in dipendenza di affari conclusi in Borsa, ed il Sindacato decide in proposito quale amichevole compositore;
4° esercita ogni altra funzione che gli sia deferita dalla legge.
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