Art. 35

LEGGE 20 marzo 1913, n. 272

In vigore dal 13 lug 1913
La tassa dei contratti, di che all'articolo precedente, si paga mediante la redazione dei contratti medesimi sopra appositi foglietti bollati posti in vendita dall'Amministrazione finanziaria. Questi foglietti sono: a) di centesimi 20 per i contratti a contanti conclusi direttamente tra i contraenti; b) di centesimi 10 per gli stessi contratti, di cui alla precedente lettera a), che siano conclusi con l'intervento di mediatori inscritti; c) di centesimi 60 per i contratti a termine la cui durata non ecceda i quaranta giorni, quando intervengano direttamente fra i contraenti; d) di centesimi 30 per gli stessi contratti di cui alla precedente lettera c), che siano conclusi coll'intervento di mediatori inscritti; e) di L. 1,20 pei contratti di riporto, la cui durata non ecceda il termine di giorni quaranta fatti direttamente fra le parti; f) di L. 0,60 per gli stessi contratti di cui alla lettera e), che siano conclusi fra mediatori inscritti o con intervento di essi. Possono però, in sostituzione dei foglietti bollati posti in vendita dall'Amministrazione finanziaria, esserne adoperati altri, prodotti dall'industria privata con acconcie stampiglie o formule, purchè vi sia preventivamente applicato in modo straordinario il bollo dell'importo corrispondente a quello indicato qui sopra. I foglietti bollati, posti in vendita dall'Amministrazione, come pure quelli col bollo straordinario, quando sono destinati a contratti conclusi direttamente fra i contraenti, sono composti di due parti, una per ciascun contraente. Quelli invece da servire pei contratti conclusi con l'intervento di mediatori inscritti sono a madre e figlia. Le disposizioni del presente articolo non sotto applicabili alle operazioni regolate dai successivi .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1913-03-20;272#art-35

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 20 marzo 1913, n. 272 (Art. 35 che approva l'ordinamento delle Borse di commercio e della mediazione e tassa sui contratti di Borsa.) — Testo vigente | Portale Normativo